Omessa sottoscrizione dell’atto di appello notificato: non deriva nullità della notifica (Cass. Sez. 3° Civile, Ordinanza n. 8815/2020).
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Il caso riguarda una notifica di atto di appello carente di sottoscrizione digitale, che però la Cassazione considera valida a tutti gli effetti, come dall’estratto che segue:
“Con riferimento poi all’asserita violazione delle regole dettate dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, e dal relativo Decreto ministeriale di attuazione, correttamente il giudice di appello ha ritenuto che ogni eventuale nullità fosse stata sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Difatti, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01).
Peraltro, con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, è stato precisato che la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità sedalla copia stessa “sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d’un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l’autore” (Sez. 3, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793, non massimata, in motivazione). In particolare, non si verifica una nullità quando dalla copia dell’atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato.“
Cass. Sez. 3º Civile, Ordinanza n. 8815/2020
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