Quando si perfeziona il deposito telematico? A volte la seconda PEC non basta (Cass. Civ. Ord. n.1956 del 28 gennaio 2021).
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Il perfezionamento del deposito telematico va cronologicamente fissato nel momento in cui si riceve la seconda PEC di avvenuta consegna al Tribunale di destinazione, come stabilisce l’art. 16bis del D.L. 279/2012.
Ma è altrettanto vero che detto perfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli automatici (v. art. 13,comma 7, D.M. Giustizia 44/2011 e art. 14, comma 7, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA del 16 aprile 2014) e, infine, all’accettazione da parte della cancelleria (v. art. 13, comma 7, D.M. Giustizia 44/2011 e art. 14, comma 10, delle Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA del 16 aprile 2014).
Può accadere infatti che l’esito dei controlli automatici riporti un errore in relazione alla qualità dell’atto principale (es.: munito di doppia firma digitale in Pades e Cades insieme), oppure che la cancelleria rifiuti il deposito per errore sulla tipologia dell’atto depositato (es.: nel pignoramento presso terzi l’atto di pignoramento viene inserito come atto principale).
In tutti questi casi non è sufficiente far valere unicamente la seconda Pec di consegna per dimostrare la tempestività ed in uno la bontà del deposito telematico.
Cass. Civ. Sez 6° Ordinanza n.1956 del 28 gennaio 2021.
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