Deposito di copia della pronuncia impugnata: in assenza di attestazione di conformità o in carenza di firma digitale … (Cassazione, Ordinanza n. 9951 del 15 aprile 2021).
Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di Cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico (Cass. 22/12/2017, n. 30765).
Partendo da tale assunto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già chiarito che
“il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo p.e.c. priva di attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, ex articolo 23, comma 2. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controcorrente/i disconosca/no la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata”.
Cass. Sez. U. n. 8312 del 25/03/2019
Nel caso di specie si legge nell’ordinanza che:
“il controricorso non contiene alcun disconoscimento della conformità all’originale della copia analogica della sentenza depositata; viene piuttosto e diversamente eccepito che il ricorrente, secondo quanto indicato in calce al ricorso, ha depositato solo copia autentica della sentenza e non già la copia notificata a mezzo p.e.c. con attestazione di conformità: eccezione in se’ destituita di fondamento in fatto, risultando invece depositata – come appunto ammette anche la controcorrente nella successiva memoria – copia della sentenza notificata da controparte, con attestazione di conformità della sentenza medesima, della relata di notifica e del messaggio p.e.c. all’originale digitale oggetto di notifica telematica.”
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