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Con l’Ordinanza n. 12231 del 10 maggio 2021, la Suprema Corte torna ad affermare l’improcedibilità del ricorso per cassazione qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica del provvedimento, in assenza tuttavia della relazione di notificazione e delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo pec, e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente.

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