Cassazione a Sezioni Unite 23620/2018, è valida l’opposizione a decreto ingiuntivo anche se manca la firma digitale dell’atto allegato alla notifica telematica.
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L’art. 156 del Codice di Procedura Civile, come è noto, prevede l’esonero dalla nullità gli atti formalmente viziati se hanno comunque raggiunto il loro scopo. Così, sulla scia della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 23620/2018, è valida l’opposizione a decreto ingiuntivo in qualità di atto nativo digitale che contiene la sottoscrizione digitale rinvenibile dall’esame dell’atto depositato nel fascicolo telematico, anche se manca la firma digitale dell’atto allegato alla notifica via PEC. Sottoscrizione digitale o asseverazione di conformità all’originale sono, infatti, necessarie solo quando la copia informatica sia estratta per immagine da un documento analogico.
Sfugge alla nullità anche la copia notificata dell’atto di citazione priva della firma del difensore purché si possa desumere la sua provenienza da un legale abilitato munito di mandato (Cassazione 8815/2020).
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