Skip to main content

Tempo di lettura: 4 min

In particolare, il disegno di legge (art. 1, comma 12) prevede:

  • la sostituzione dell’iter di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale;
  • con riguardo al pignoramento, la sospensione dei termini di efficacia dell’atto di precetto che consenta al creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, di predisporre un’istanza, rivolta al presidente del Tribunale, per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare nonché la riduzione dei termini previsti per la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento;
  • Il comma 4 dell’articolo 1 individua principi e criteri direttivi per la modifica degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie della mediazione delle controversie civili e commerciali e della negoziazione assistita. In particolare, il Governo è delegato ad incentivare il ricorso a tali strumenti, adottando un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, aumentando gli incentivi fiscali, estendendo a tali istituti l’applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l’ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.
  • La lettera p) delega il Governo a prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano, previo accordo delle parti, essere svolte anche con modalità telematica e collegamenti da remoto.
  • L’articolo 1, comma 17, reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative a tutti i procedimenti civili al fine di renderli più celeri ed efficienti. Al riguardo il Governo è delegato ad intervenire in merito:
    • al deposito degli atti e documenti con modalità telematiche;
    • alla forma dei provvedimenti del giudice e degli atti del processo;
    • alla non sanzionabilità sotto il profilo della validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto quando la trasmissione dello stesso abbia comunque raggiunto il proprio scopo;
    • al versamento del contributo unificato con modalità telematiche;
    • alla la revisione della disciplina delle attestazioni di conformità. Specifiche disposizioni concernono inoltre il riordino e l’implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico e, in particolare, in tema di udienze da remoto e a trattazione scritta, nonché di efficacia di provvedimenti emessi in via cautelare.
  • La lettera a), stabilisce che il deposito dei documenti o degli atti delle parti assistite da difensore, dinanzi al giudice competente per ogni tipo, fase e grado di giudizio, compreso quello di legittimità, dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche o con altri mezzi tecnologici.
  • Il capo dell’ufficio può autorizzare eccezioni a tali modalità solo in caso di malfunzionamenti del dominio giustizia ovvero in situazioni di urgenza, assicurando comunque la tempestiva ed adeguata comunicazione agli interessati della riattivazione delle procedure telematiche. La disposizione dovrà applicarsi ai procedimenti civili davanti al giudice di pace, al tribunale, alle corti di appello e alla Corte di Cassazione.
  • La lettera d) stabilisce che, nell’esercizio della delega, si dovrà prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto del principio di chiarezza e semplicità. Si prevede inoltre che venga assicurata la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto di criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro della giustizia sentiti il CSM e il CNF.
  • La lettera g) prevede che talune disposizioni relative alle modalità di attestazione di conformità, previste dal D.L. n. 179/2012, siano consentite per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario, o dallo stesso ricevuti.

Altre modifiche sono previste per istituire la videoconferenza come strumento di audizione di parti diverse da quelle processuali.

Home » Riforma del Processo in aula