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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 164/2021 pubbl. il 12/02/2021: “L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità…
… se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
Il Tribunale di Cagliari, con una sentenza che conferma un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, ribadisce il principio secondo il quale “La nullità eccepita dall’opponente non importa invalidità e/o inefficacia della notifica – e, tanto meno, della cartella notificata – stante l’effetto sanante del raggiungimento dello scopo secondo quanto previso dall’art. 156, comma 3, cpc. L’orientamento giurisprudenziale è conforme e costante in tal senso (Vd per tutte Cass. Sez. Unite 23620/2018 che, proprio nella specifica materia delle notificazioni per PEC statuisce: “L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
Il principio espresso dall’art. 156 del codice di rito, si conferma ancora una volta come “sanante” di processi “irrituali” o tecnicamente carenti, come peraltro previsto dalla riforma che attualmente è in approvazione alla Camera.
Sentenza n. 164/2021 pubbl. il 12/02/2021
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