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Il certificato di firma scaduta non inficia la validità della sottoscrizione del documento informatico, se questo è stato trasmesso antecedentemente via PEC.
La PEC è annoverata tra gli strumenti di validazione temporale previsti dall’art. 41 d.p.c.m. 22 febbraio ’13, recante le regole tecniche sulle firme elettroniche; essa è pertanto un ottimo metodo per attribuire data certa ad un documento informatico, soprattutto laddove questo sia munito di firma digitale.
L’art. 62 del decreto citato prevede infatti che “le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato”.
La PEC, unitamente alla marca temporale, alle segnature di protocollo e al versamento dei documenti in conservazione, è per l’appunto uno degli strumenti in grado di cristallizzare nel tempo la validità e opponibilità delle firme digitali, anche successivamente alla loro scadenza.
L’eccezione di CTP che mira a stigmatizzare la scadenza del certificato di firma apposto al documento informatico, dopo averlo estratto dalla ricevuta di consegna, non può trovare quindi accoglimento, poiché in caso contrario ne deriverebbe la negazione stessa della ricevuta di consegna che unisce ed estende il proprio effetto di validazione al certificato scaduto, ma perfettamente valido al momento della notifica del documento.
Altra questione da tenere presente, a questo punto, è la verifica della validità del certificato di firma digitale apposto alla ricevuta di Consegna della PEC da parte del gestore del destinatario che l’ha erogata. Qualora anche questa risultasse scaduta e la medesima ricevuta non fosse stata archiviata con la tecnica della “Conservazione a Norma dei documenti Informatici“, l’eccezione sollevata si rivelerebbe fondata.
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