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Via libera definitivo alla delega! Cosa cambia nel Telematico?
Le novità si trovano descritte negli art.li 17, 18 e 20.
Le novità mirano, in sostanza, a proseguire la digitalizzazione dei percorsi di procedura civile e giudiziaria, chiedendo la previsione di una totale informatizzazione dei processi non solo nei procedimenti ma anche nelle notifiche e nel ruolo sempre più marginale dell’UNEP.
Di seguito si riportano gli estratti che riguardano le novità telematiche della Delega, precedute sempre dal “prevedere che…”
Art. 17.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di Cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell’ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d’urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell’avvenuta riattivazione del sistema;
b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall’utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;
d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3289 della magistratura e il Consiglio nazionale forense;
e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese;
f) rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:
- 1) prevedere che tale versamento possa avvenire:
- 1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
- 1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
- 1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all’importo dovuto;
- 1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
- 2) disciplinare i mezzi tramite i quali deve essere data la prova del versamento; Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3289;
- 3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all’articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
- 4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
- 5) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non
- liberi la parte dagli obblighi di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;
- 6) rivedere la disciplina dell’articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;
g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16- bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità;
h) introdurre, in funzione dell’attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;
i) prevedere all’articolo 22 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;
l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;
n) prevedere che il giudice, in luogo dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all’articolo 193 del codice di procedura civile;
o) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all’udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l’altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;
p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all’udienza per l’esame dell’interdicendo, dell’inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3289 regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di disporre l’udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;
q) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale di cui all’articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;
r) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all’articolo 669-novies del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell’ordinanza.
Art. 18.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativib recanti modifiche alla disciplina dell’ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d’appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017,
n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell’ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;
b) prevedere altresì che all’ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:
- 1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l’esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l’attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione;
- 2) compiti di supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
- 3) compiti di coordinamento tra l’attività del magistrato e l’attività del cancelliere;
- 4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;
- 5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;
c) prevedere che presso la Corte di Cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:
- 1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d’appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di Cassazione;
- 2) prevedere che all’ufficio per il processo presso la Corte di Cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:
- 2.1) di assistenza per l’analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- 2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l’altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l’esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l’organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l’individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali;
- 2.3) di supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
- 2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario;
d) prevedere l’istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:
- 1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d’appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
- 2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell’ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:
- 2.1) di assistenza per l’analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l’intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
- 2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l’altro, l’attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che for-mano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge previsto dall’articolo 363 del codice di procedura civile;
- 2.3) di supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
- 2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell’intervento del Procuratore generale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Art. 20.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 6 quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall’avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell’area web riservata di cui all’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;
c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell’area web riservata, sia vietato all’ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l’avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;
d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall’ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l’uso di strumenti informatici e telematici.
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