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“La sentenza depositata dalla ricorrente all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo è priva dell’attestazione di conformità all’originale ed è costituita dalla copia analogica dell’atto notificato a mezzo PEC (il 28.4.2017) dal difensore della Intramar, mancante dell’attestazione di conformità da parte del difensore della ricorrente- all’originale trasmesso in via telematica; con nota del 5.2.2019, il difensore della Finoper ha depositato copia analogica della sentenza impugnata, della relata di notifica e del messaggio PEC completi di attestazione di conformità agli originali digitali; l’ipotesi rientra fra quelle considerate nell’ordinanza Cass. n. 28844/2018, con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte – fra le altre- la questione «se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto termine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato o intervenga l’asseverazione di  conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio»; deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in punto di idoneità o meno del mancato disconoscimento del controricorrente o dell’asseverazione avvenuta “ora per allora” ad impedire la pronuncia di improcedibilità.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Roma, 08/02/2019″.

Home » Cassazione Civile Sezione 3 Ordinanza n. 10964/2019

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