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“Allo scopo di consentire le trasformazioni dei documenti elettronici in analogici e viceversa, la legge attribuisce espressamente ai difensori, che rivestono la qualità di pubblico ufficiale, il potere di “attestazione della conformità” della copia dell’atto processuale o del documento – estratto ovvero trasmesso – all’originale “presente” nell’archivio informatico, copia – così autenticata – che è considerata dalla legge equivalente all’originale, non occorrendo pertanto la firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità della sentenza all’originale (art. 16 bis, comma 9 bis, DL n. 179/2012. Vedi analogamente, per la attestazione di conformità all’originale telematico della notifica e dell’atto notificato: art. 9, comma 1 bis ed 1 ter, della legge 21.1.1994 n. 53).

La “attestazione di conformità” del difensore attribuisce alla copia informatica – estratta dal fascicolo informatico o trasmessa all’indirizzo PEC del destinatario – il requisito di autenticità, venendo essa considerata dalla legge equivalente all’atto o documento originale (cfr., da ultimo Corte cass. Sez. U – , Sentenza n. 10266 del 27/04/2018). Tale attestazione deve essere sottoscritta con firma autografa, senza che un’attestazione implicita ad essa equipollente possa desumersi dalla sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo e di deposito nella cancelleria, non essendo tale ultima firma finalizzata a certificare alcunché, ma soltanto a riferire al sottoscrittore l’elencazione, sotto la propria responsabilità, degli atti che con essa si depositano (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12609 del 22/05/2018).
Distinte, evidentemente, sono le attestazioni di conformità richieste al difensore mittente ed al difensore destinatario della notifica telematica della sentenza.
Nel caso di trasmissione telematica da valere quale notificazione dell’atto processuale, la attestazione di conformità deve essere contenuta nella “relata di notifica”, sottoscritta con firma digitale, che costituisce documento informatico separato, da allegare unitamente all’atto processuale da notificare al “messaggio di posta elettronica certificata” (art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53/1994; art. 16 undecies, comma 3, DL n. 179/2012).

Perfezionatasi – con la trasmissione all’indirizzo PEC del destinatario – la notifica della sentenza (la prova della spedizione è data dalla “ricevuta di accettazione” del messaggio, generata dal server del gestore del servizio di posta elettronica; la prova della effettiva ricezione dell’atto notificato nella casella di PEC del destinatario è data dalla ricevuta di “avvenuta consegna” del messaggio, anch’essa generata dal medesimo server), il difensore destinatario “vedrà” inserito nel proprio “fascicolo informatico” il “messaggio di posta elettronica” cui è allegato il documento (la sentenza) e la relata di notifica completa di attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale dal mittente. Conseguentemente, onde ottemperare al disposto dell’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c., il difensore destinatario della notifica, dovrà procedere ad estrarre il documento trasmesso in forma digitale dal proprio fascicolo informatico, riproducendolo in forma analogica, effettuando quindi un procedimento inverso che richiede una “nuova attestazione di conformità” del documento cartaceo a quello “presente” -in quanto pervenutovi a seguito della notifica telematica- nel proprio archivio informatico (art. 16 bis, comma 9 bis, DL n. 179/20102: “Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale”), attestazione di conformità che deve essere apposta, con sottoscrizione in forma autografa, in calce o a margine, o su foglio separato ma fisicamente congiunto alla copia analogica della sentenza e della relata di notifica estratte dal fascicolo informatico (art. 16 undecies DL n. 179/20102 : “Quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla
medesima”).

Ne segue che, il mero deposito presso la Cancelleria della Corte, da parte del difensore del ricorrente, della mera copia della sentenza di appello, in forma cartacea, unitamente alla copia analogica della “relazione di notifica” inviata dal mittente con il “messaggio di posta elettronica”, non assolve agli
indicati requisiti legali prescritti dall’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c..

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