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Il Reclamo come atto non endo-processuale (Cassazione Sez. Un. n. 49 del 10/03/2022).

Con la Sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite hanno sancito il principio secondo il quale il Reclamo avverso il provvedimento di estinzione del procedimento esecutivo a vantaggio del debitore, può essere depositato anche in formato cartaceo, in quanto primo atto difensivo di un nuovo procedimento e non mero atto endo-processuale in seno alla procedura esecutiva.

Di seguito un estratto dlla sentenza.

“…13.1. ― L’articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sotto la rubrica: «Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali», stabilisce al primo comma, per quanto qui interessa, che: «… nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici …».

Il secondo comma della stessa disposizione aggiunge che: «Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione… ».

13.2. ― Il primo comma citato, nello stabilire che «il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche», fissa la regola dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti comunemente definiti come endoprocessuali, mentre per le parti non precedentemente costituite vale ― lasciando da parte le disposizioni sul deposito telematico dettate per far fronte alla pandemia, e fintanto che non entrerà in vigore la riforma in corso del codice di rito ― la regola dell’alternatività, a scelta dell’interessato, tra il deposito telematico e quello cartaceo, in forza del comma 1 bis dello stesso articolo 16 bis, secondo cui:
«Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e … alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1».

Home » Reclamo contro il provvedimento di estinzione dell’esecuzione

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