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Il caso riguarda i ricorsi iscritti a ruolo prima del 2019, anno in cui è entrata in vigore la procedura telematica per la Cassazione.

Di seguito il testo delle motivazioni dell’ordinanza:

“E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., a causa del mancato deposito sia dell’originale della procura alle liti, sia di una valida copia.

1.1. Anche a prescindere, infatti, dalla circostanza che la data in cui la procura risulterebbe rilasciata risulta manoscritta e sovrapposta ad un preesistente testo cancellato, senza che tale correzione risulti approvata, quel che rileva è che il ricorrente ha depositato la procura speciale a ricorrere per cassazione in copia. Allegata al ricorso vi è la dichiarazione del difensore avv. xxxx xxxxxx, nella quale si dichiara che quella copia è “conforme all’originale telematico” in possesso del medesimo difensore.
Non risulta, tuttavia, che il documento originale fosse, come si dice, “nativo digitale”. Né del resto avrebbe potuto esserlo, dal momento che sulla copia depositata dal ricorrente, ed attestata conforme “all’originale telematico” sia la sottoscrizione del ricorrente, sia quella del difensore, sono autografe.

1.2. Questa modalità di deposito della procura non è conforme alla legge applicabile, ratione temporis, al giudizio di legittimità. All’epoca della proposizione del ricorso oggi in esame, infatti, le regole sul processo civile telematico non erano applicabili al giudizio di legittimità, che dunque restava un processo essenzialmente analogico (con la sola eccezione delle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, secondo quanto previsto dal d.m. 19 gennaio 2016, emesso ai sensi dell’art. 16, comma 10, del d.l. 18/10/2012 n. 179).

1.3. La natura “analogica” del giudizio di legittimità ha per conseguenza che le regole sul deposito della procura alle liti variano a seconda delle modalità di conferimento della procura.

1.4. La prima eventualità è che la procura sia stata conferita su un documento ab origine informatico (c.d. “nativo digitale”), cioè creato con un apposito programma informatico e sottoscritto digitalmente sia dal cliente, sia dal suo difensore. In tal caso, ovviamente, il ricorrente ha l’onere di depositare una stampa del documento con l’apposita firma digitale in formato CAdES o PadES, ed attestarne la conformità all’originale. Tale evenienza non viene in rilievo nel nostro caso, in quanto la procura speciale è risultata conferita con un documento analogico e non digitale.

1.5. La seconda eventualità è che la procura sia stata conferita su carta, ovvero in formato “analogico”. In tal caso l’onere di cui all’art. 369, comma secondo, n. 3, c.p.c., va assolto depositando l’originale della procura: modalità che, per quanto detto, non risulta osservata nel nostro caso.

1.6. Deve poi escludersi che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis al giudizio di legittimità, il difensore munito di una procura conferita con un documento cartaceo potesse ricavarne un’immagine digitale, stamparla, attestarne la conformità all’originale e depositare quest’ultima in luogo di quello, per assolvere l’onere di cui all’art. 369, comma secondo, n. 3, c.p.c.. Tale eventualità è esclusa dall’art. 83, comma terzo, c.p.c., dall’art. 16 decies d.l. 18.10.2019 n. 179 e dall’art. art. 9, comma 1-bis, della I. 21.1.1994 n. 53.

1.6.1. La prima di tali norme stabilisce che se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore “che si costituisce attraverso strumenti telematici” ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale. Ma, per quanto detto, dinanzi alla Corte di cassazione nel 2019 non era consentita la “costituzione attraverso strumenti telematici”, e dunque non era di conseguenza consentito il deposito di una copia informatica autenticata con firma digitale.

1.6.2. La seconda delle suddette norme (art. 16 decies d.l. 179/12) consente al difensore di attestare la conformità all’originale della copia informatica di un atto processuale di parte formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, solo quando quell’atto viene “depositato con modalità telematiche”. E dunque anche tale norma non può essere invocata nel caso di specie, dal momento che nel 2019, per quanto già detto, dinanzi a questa Corte non era consentito il deposito “con modalità telematiche” del ricorso e degli allegati, ma era necessario estrarne copia analogica. Se dunque il difensore possedeva una procura analogica, egli aveva l’obbligo di depositare l’originale, e non gli era consentito ratione temporis depositare l’immagine di esso firmata digitalmente, attestandone la conformità all’originale con dichiarazione autografa: per la semplice ragione che tale potere di attestazione non era previsto dalla legge.

1.6.3. La terza delle suddette norme (art. 9, comma 1-bis, I. 53/94) stabilisce che, quando non è possibile depositare con modalità telematiche l’atto notificato per mezzo della posta elettronica (PEC), a norma dell’articolo 3-bis della stessa legge, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la “conformità ai documenti informatici da cui sono tratti”. Ma nel caso di specie, come già detto, la copia della procura depositata non è stata “tratta da un documento informatico”. L’originale di quella procura era un documento analogico e non digitale, e la sua digitalizzazione diede origine ad una copia digitale di un documento originale analogico, non ad un documento originale digitale. Il difensore del ricorrente, insomma, nella sostanza ha depositato una copia cartacea di un originale cartaceo, e ne ha attestato la conformità all’originale: possibilità non rientrante tra i poteri certificativi attribuiti dalla legge al difensore.

1.7. Da quanto esposto discende l’improcedibilità del ricorso, come già ripetutamente ritenuto da questa Corte: in tal senso si vedano innanzitutto Sez. U – , Ordinanza n. 29175 del 21/12/2020, la quale – giudicando di un caso in cui mancava l’attestazione di conformità della copia della procura notificata a mezzo PEC – ha ritenuto ammissibile la sanatoria mediante deposito tardivo della suddetta attestazione sol perché era stato comunque “versato in atti l’originale analogico” della procura (§ 2, p. 16, della suddetta sentenza); nonché, sempre in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 3674 del 12.2.2021, e Sez. 3, Ordinanza n. 24000 del 30.10.2020.”

Home » Cassazione Civile Sezione 3 Ordinanza n. 18633/2022

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