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Estratto della Sentenza:

“2. Propongono ricorso gli indagati, tramite il difensore di fiducia, l’avv. xxxx xxxxx, deducendo un unico motivo con cui denunciano:
a) violazione di legge in relazione all’art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176 del 2020.
Il difensore rappresenta che, al di là delle diciture tecnico-informatiche riportate nel provvedimento impugnato a sostegno dell’invalidità della firma digitale apposta all’istanza di riesame, la richiesta era apparsa al computer del difensore come regolarmente depositata, essendo seguita all’inserimento la comunicazione “firmato tutte
le firme sono valide”.
A riprova di tale regolarità, il difensore ha effettuato alcuni accertamenti attraverso:
– lo sviluppo del file dell’istanza, corredata di firma digitale, in formato pdf, ricevendone ancora una volta la prova della validità della sottoscrizione;
– la verifica della firma tramite il software “dike”, che ha confermato tale risultato, con attribuibilità della sottoscrizione al difensore istante, sebbene sia stata attestata la sua non conformità alla delibera AgID 147/19;
– la verifica tramite software di Poste Italiane, che ha dato esito di irregolarità della firma per omessa osservanza della determinazione di AgID, tuttavia riconoscendone l’integrità e la validità, oltre all’affidabilità del certificato.
Non si dubita, peraltro, della circostanza che il certificato rilasciato per l’avvenuto completamento della procedura abbia avuto come destinatario proprio il difensore di fiducia istante, xxxxx xxxxxxx.
L’unica verifica contraria si è rivelata quella condotta tramite il software ARUBA, utilizzato dal difensore, che, effettivamente, ha dato esito di “certificato non attendibile”, nonostante la riconosciuta integrità della firma, così come attestato dalla cancelleria del Tribunale del Riesame di Bologna.
La relativa documentazione di accertamento è stata allegata al ricorso.

Il difensore evidenzia come la firma digitale sia stata ritenuta sempre valida, integra e presente, non avendo rilevanza l’irregolarità di essa al fine della verifica di avvenuta sottoscrizione digitale dell’istanza. L’inammissibilità dell’istanza di riesame per invalidità della sottoscrizione sarebbe stata, quindi, illegittimamente pronunciata, tenuto conto che “invalidità” ed “irregolarità” non equivalgono ad “assenza” e che soltanto la mancanza della sottoscrizione digitale è causa di inammissibilità della richiesta depositata tramite pec, ai sensi della lettera a) del tassativo elenco previsto dall’art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020 cit. in relazione agli atti digitalizzati.”

Home » Validità, invalidità e assenza della sottoscrizione digitale

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