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Firma digitale contestata e non verificabile nella sua esistenza mediante strumenti informatici.
Estratto dell’Ordinanza:
“… rilevato, su eccezione dell’opponente, nell’ambito della verifica della regolarità della costituzione delle parti, con pregiudizialità rispetto a ogni altra questione, compresa la validità della procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, a sua volta dipendente dall’ammissibilità dell’opposizione, che la procura speciale conferita al difensore della società opposta, col ministero del quale è costituita in giudizio, è sottoscritta con una firma digitale contestata e non verificabile nella sua esistenza mediante strumenti informatici, tamquam non esset , non surrogata dalla firma digitale apposta dal difensore per la certificazione dell’autografia della sottoscrizione, in quanto con essa si presuppone esistente il segno grafico o altro elemento distintivo; ritenuta, pertanto, la nullità della procura alle liti;
DISPONE
la rinnovazione della procura speciale al difensore della società opposta…”
Trib. di Oristano, Sez. Civ., Ord. del 11/06/2022.
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