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L’atto di impugnazione è stato stampato e poi scannerizzato per la notifica. Esiti sulla procedibilità.
Estratto dell’Ordinanza:
“Il ricorso reca – in calce – la firma autografa di entrambi i difensori e la procura risulta sottoscritta dall’amministratore della società ricorrente con firma autenticata dai difensori. Tali elementi, unitamente all’estensione del formato digitale (pdf) del ricorso notificato a mezzo pec, escludono che l’atto sia stato originariamente creato in formato digitale. Trattasi, quindi, di impugnazione originariamente in formato
analogico, successivamente riprodotta in formato digitale ai fini della notifica telematica ex lege n. 53/1994, munita di attestazione di conformità al documento originale, che non richiedeva, quindi, la firma digitale dei difensori (firma che è presente, invece, in calce alla notifica a mezzo pec), essendo sufficiente l’attestazione di conformità all’originale della copia telematica notificata, secondo le disposizioni vigenti “ratione temporis” (Cass. n. 26102 del 2016; Cass. n. 7904 del 2018; Cass. n. 27999 del 2019; Cass. n. 23951 del 2020).
Sicchè ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è sufficiente che uno dei difensori ai quali sia stata rilasciata la procura sia iscritto all’albo degli avvocati patrocinanti in Cassazione ed abbia sottoscritto l’atto (cfr Cass. n. 9363 del 2013), essendo irrilevante che l’avvocato non iscritto in detto albo oltre a sottoscrivere il ricorso, abbia provveduto agli adempimenti della notificazione a mezzo pec sottoscrivendo digitalmente la relazione di notificazione e la relativa attestazione, allorché si tratti di ricorso originariamente analogico, come nella specie;”
Cass. Civile Sez. 2 Ord. Num. 19748 del 20/06/2022
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