Tempo di lettura: 3 min
La mancata lettura della sottoscrizione digitale non assume rilievo dirimente, stante il possibile uso di programma informatico non in grado di rilevare la firma apposta col sistema Cades.
Estratto dall’Ordinanza:
“5.1. Il provvedimento impugnato ha dato conto dell’avvenuto deposito, in data 2 novembre 2021 e tramite il Portale Deposito Atti Penali-PDP, dell’atto di nomina dell’avvocato Marco Cecilia quale nuovo difensore fiduciario della ricorrente Barbara Bersellini, nei confronti della quale era stato in precedenza disposto sequestro preventivo convalidato dal Giudice per le indagini preliminari. Per conto di costei l’avvocato Cecilia aveva depositato il successivo 4 novembre 2021, nella Cancelleria del Tribunale della Libertà di Roma, la relativa richiesta di riesame, richiamando la procura “in atti”.
5.1.1. Nella medesima giornata del 4 novembre 2021 veniva comunicato l’avvenuto rifiuto del deposito, giustificato dal mancato deposito della nomina tramite la p.e.c. dell’Ufficio giudiziario.
5.1.2. A questo riguardo l’ordinanza impugnata ha da un lato evidenziato che l’atto di nomina del difensore rientrava invece (fatto salvo l’inserimento di atto cd. abilitante, v. supra) nella categoria di atti dei quali era consentito il deposito tramite il Portale. Ciò in ragione del quadro normativo introdotto dall’art. 24, commi 1 e 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, quanto al deposito telematico di atti tramite il Portale presso gli uffici di Procura, ed in esecuzione in specie del d.m. 13 gennaio 2021, che appunto estendeva anche all’atto di nomina del difensore, in adempimento alle previsioni di legge, la possibilità del relativo deposito al Portale. Per altro verso, peraltro, l’ordinanza impugnata ha osservato – in via ritenuta assorbente – che l’atto di nomina non recava la sottoscrizione digitale.
5.2. Al riguardo la ricorrente ha osservato che la nomina, depositata in formato Cades .p7m, recava necessariamente in sé la sottoscrizione digitale, del tutto conforme alla giurisprudenza che equiparava la firma in formato Pades a quella in formato Cades (cfr., in proposito, Cass. Civ. Sez. 2, n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536; Cass. Civ. Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 02).
5.2.1. Vero è, in proposito, che il file è invece firmato digitalmente, come attestato dall’estensione <p7m>, che identifica le firme digitali eseguite con il sistema CAdES, in tal modo ricevendo l’attestazione di ricezione notoriamente utilizzata per indicare che il documento in pdf è munito della predetta firma digitale (così, in motivazione, Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou, Rv. 282490). Ciò posto, di per sé la mancata lettura della sottoscrizione digitale non assume rilievo dirimente, stante il possibile uso di programma informatico non in grado di rilevare la firma apposta col sistema Cades (CMS Advanced Electronic Signatures), invero verificabile solo da specifici programmi di lettura di firme.
5.3. Alla stregua dei principi richiamati, pertanto, e tenuto conto da un lato della – pacifica – erroneità del rifiuto operato dalla Segreteria del Pubblico ministero, relativamente all’impossibilità di procedere al deposito dell’atto di
nomina tramite PDP, e dall’altro delle caratteristiche dell’estensione .p7m e delle conseguenti verifiche di firma, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., il quale sarà così tenuto alle ulteriori verifiche e risposte nel rito e nel merito, cui non ha dato corso per le ritenute assorbenti ragioni.”
Cass. Penale Sez. 3 Sent. n. 23098 del 25/02/2022.
Home » Nomina del difensore firmata in CADES, rigetto delle Procura