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Estratto dell’Ordinanza: 

“Il Tribunale di Velletri, con il decreto qui impugnato, dichiarò inammissibile il ricorso in quanto depositato con modalità telematiche in assenza del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia di accertamento, per quel tribunale, della piena funzionalità dei sistemi informatici e dei servizi di comunicazione telematica.

(omissis)

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17.12.2012, n. 221».

1.1. Il ricorrente lamenta che il tribunale abbia affermato una causa di inammissibilità non prevista dalla legge, derivandola da un asserito contrasto con una circolare del Ministero della Giustizia ed affermando, erroneamente, che «non sia dato rinvenire una fonte normativa che facoltizzi il difensore a produrre gli atti introduttivi in via telematica, in deroga a quanto previsto dal codice di rito circa le forme proprie della costituzione in giudizio, a differenza di quanto previsto per gli atti endoprocessuali».

2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 121 e 156 c.p.c.».2.1. La parte rileva che la trasmissione telematica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione, già di per sé non censurabile, in ossequio al principio di libertà delle forme, aveva comunque raggiunto il suo scopo, essendosi instaurato un regolare contraddittorio con lo scambio degli atti e la discussione in udienza davanti al giudice.

3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

3.1. Il fondamento normativo dell’introduzione del giudizio di opposizione allo stato passivo con modalità telematiche – che il Tribunale di Velletri ha ritenuto di non poter rinvenire – emerge, in realtà, dalle stesse disposizioni di legge menzionate nel decreto impugnato e, in particolare, da quella contenuta nell’art. 16bis, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012 (articolo aggiunto dall’art. 1, comma 19, della legge n. 228 del 2012). Infatti, tale disposizione, nello stabilire i casi e i termini in cui il deposito degli atti processuali di parte con modalità telematica è reso obbligatoro, presuppone, a fortiori, il riconoscimento di tale modalità di deposito come valida forma degli atti processuali. E sarebbe un’interpretazione arbitraria e del tutto illogica desumere, dalla mancata previsione dell’obbligatorietà di deposito telematico degli atti introduttivi, una volontà della legge di vietare, per tali atti, la forma che rende obbligatoria per gli attiendoprocessuali. All’assenza di un obbligo deve corrispondere, in mancanza di un esplicito divieto, una facoltà della parte di scegliere la modalità di deposito preferita tra quelle contemplate dall’ordinamento processuale (e, si ribadisce, una modalità che, in altri casi, è prevista addirittura come obbligatoria non può che essere una modalità contemplata e consentita dall’ordinamento processuale).

3.2. È appena il caso di aggiungere che nulla in contrario a tale considerazione potrebbe desumersi da una circolare ministeriale (la quale – a onor del vero e del Ministero della Giustizia – si guarda bene dal chiarire «quale sia la sanzione conseguente al deposito telematico», come si legge nello stesso decreto impugnato), in un ordinamento in cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo «regolato dalla legge» (art. 111, comma 1, Cost.). E anche la mancanza, all’epoca del deposito del ricorso, di un decreto dirigenziale di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione nel Tribunale di Velletri potrebbe rilevare ai fini della deroga all’obbligatorietà dell’utilizzo delle forme del processo civile telematico per determinati atti, non certo per dare fondamento ad un inesistente divieto di adottare quelle forme.

3.3. Una volta appurato che il deposito telematico è – ed era al tempo dell’introduzione del giudizio a quo – una delleforme contemplate dalla legge per compiere gli atti processuali – del resto in linea con la generale validità e rilevanza «agli effetti di legge» del documento informatico, come sancita dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, testo vigente fino all’agosto 2016) – è corretta anche la censura di violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., perché il Tribunale di Velletri, rifiutandosi di esaminare nel merito il ricorso mediante la dichiarazione di inammissibilità desunta dalla sua veste formale, ha di fatto sanzionato di nullità un atto introduttivo che aveva raggiunto il suo unico scopo, ovverosia dare avvio al regolare rapporto processuale con l’instaurazione di un completo contraddittorio sulla materia del contendere.”

Home » Non sussiste l’obbligo di deposito cartaceo dell’atto introduttivo

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