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Estratto dall’Ordinanza:

“L’atto notificato all’istituto di credito – secondo il Collegio di legittimità – non era l’originale, ma una copia su supporto cartaceo successivamente trasformata in copia digitale e notificata tramite PEC ai sensi della L. 53/94”.
La declaratoria di improcedibilità è stata conseguenza della mancanza dell’attestazione di conformità all’originale del ricorso notificato via PEC all’Unicredit, che è rimasta intimata, senza però rilevare che, come emerge dagli atti processuali, i ricorrenti avevano proceduto ad una doppia notifica nei confronti della banca, l’una a mezzo pec, priva di attestazione, e l’altra in originale cartaceo notificato a mezzo posta, con deposito delle notifiche in cancelleria.
Rispetto a quest’ultima notifica, idonea a costituire validamente il rapporto processuale (ed effettuata in data 26.11.2019, nel termine fissato dall’ordinanza interlocutoria del 18.11.2019), non occorreva alcuna attestazione di conformità, trattandosi, come detto, di notifica a mezzo posta dell’originale cartaceo del ricorso in cassazione.
Sussiste l’errore di percezione ex art. 395, n. 4 c.p.c., consistente nell’aver affermato che era in atti un’unica notifica del ricorso effettuata nei confronti di Unicredit a mezzo pec, senza considerare il deposito di una seconda notifica, per la quale non era necessaria l’attestazione di conformità ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994.
L’unico motivo di ricorso non appare, quindi, inammissibile e la causa va rimessa alla pubblica udienza per l’ulteriore corso.”

Home » Notifica di scansione di atto di impugnazione in assenza di attestazione di conformità

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