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A pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore …
Estratto delle motivazioni della sentenza, revisionato a causa degli innumerevoli errori di ortografia contenuti nell’originale:
“Il ricorso in esame è stato presentato con le modalità telematiche di cui all’art. 24 decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, che ha introdotto una deroga alla disciplina ordinaria per ragioni legate alla eccezionalità della situazione emergenziale dettata dalla pandemia da Covid 19.
Per quanto di interesse in questa sede si osserva:
- l’art. 24 comma 6 bis d.l. n. 137/2020 prevede che, fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 cod. proc. pen., quando il deposito telematico ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale;
- l’art. 24 comma 6 ter stabilisce che l’impugnazione sia trasmessa tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4 con le modalità e nel rispetto delle regole invii indicate;
- l’art. 24 comma 6 sexies prevede, fermo restando quanto previsto dall’art. 591 cod. proc. pen, nel caso di proposizione ai sensi del comma 6 bis, che l’impugnazione sia inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale; c) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro Generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, dal provvedimento del Direttore Genarale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4; in tali casi ai sensi del successivo comma 6 septies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara anche d’ufficio con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.
In virtù della normativa indicata, dunque, a pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore e gli allegati al ricorso devono essere trannessi in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale.
6. La Corte di legittimità ha già chiarito che i requisiti tecnici essenziali della impugnazione sono richiesti ad substantiam, per assicurare mediante l’utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione, la provenienza dell’atto di impugnazione, l’originalità e la completezza dell’atto e il tempestivo recapito all’ufficio giudiziario destinatario. Il difetto o l’irregolarità della certificazione informatica della riferibilità dell’atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell’atto da detto soggetto (intestazione della casella PEC), della abilitazione del difensore (presenza nel REG. IND. E – registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all’ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l’elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), della completezza e integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati) determinano l’inesistenza giuridica dell’atto. Può, dunque, affermarsi che l’impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza e, correlativamente, che solo l’accertata carenza di tali requisiti essenziali giustifica la sanzione della inammissibilità (sez. 1 n. 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv 282151).”
Cass. Penale Sez. 4, Sent. n. 24766 del 12 maggio 2022.
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