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Le modifiche al codice entreranno in vigore il 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Alcune Eccezioni (art. 35):
A decorrere dal 1 gennaio 2023 si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione i seguenti articoli:
– Art. 127, terzo comma, c.p.c. (Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte)
– Art. 127 bis, c.p.c. (Udienza mediante collegamenti audiovisivi).
– Art. 127 ter, c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza).
– Titolo V-ter , Capo I disp. att. c.p.c. (196 quater – Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti; 196 quinquies – Dell’atto del processo redatto in formato elettronico; 196 sexies – Perfezionamento del deposito con modalità telematiche; 196 septies – Copia cartacea di atti telematici)
– Art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza).
Codice Procedura Civile
Art. 127
Direzione dell’udienza
L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio
Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.
Art. 127 bis
Udienza mediante collegamenti audiovisivi
Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.
Art. 127 ter
Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza
L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.
Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.
Disposizioni attuazione Codice di Procedura Civile
Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il Titolo V bis, è inserito il seguente:
Titolo V ter
Disposizioni relative alla giustizia digitale
Capo I
Degli atti e dei provvedimenti
Art. 196 quater
Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti.
Nei procedimenti civili davanti innanzi al tribunale, alla corte di appello, alla Corte di cassazione e al giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
Nel procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.
Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema.
Art. 196 quinquies
Dell’atto del processo redatto in formato elettronico
L’atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è sottoscritto con firma digitale ed è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.
In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente. Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.
Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.
Se il provvedimento di correzione di cui all’articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.
Art. 196 sexies
Perfezionamento del deposito con modalità telematiche
Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.
Art. 196 septies
Copia cartacea di atti telematici
Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l’acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.
Con il medesimo decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell’articolo 196 quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.
Capo II
Della conformità delle copie agli originali.
Art. 196 octies
Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale.
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall’allegato alla comunicazione telematica e munite dell’attestazione di conformità a norma della presente disposizione hanno la stessa efficacia probatoria dell’atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.
Art. 196 novies.
Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, ed il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del
provvedimento.
Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.
Art. 196 decies
Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all’attodetenuto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto, del provvedimento o del documento.
Art. 196 undecies
Modalità dell’attestazione di conformità
L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.
L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.
Nel caso previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
I soggetti di cui agli articoli 196 novies e 196 decies, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle predette disposizioni, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
Capo III
Dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.
Art. 196 duodecies
Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza
L’udienza di cui all’articolo 127 bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti e, se l’udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l’articolo 84.
Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell’udienza.
Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti e l’udienza si considera tenuta nell’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.
Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell’udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell’udienza in cui si discute la causa.
Nel D.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012 sono ABROGATI gli articoli: 16 BIS, 16 SEPTIES, 16 DECIES, 16 UNDECIES.
Nella L. 53/1994 (Notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati)
Art. 3-bis 1.
La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando unindirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’ articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221196 undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’ articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall’articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile..
Art. 3-ter
1. L’avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi; b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 6-quater del medesimo decreto.
2. Nei casi di cui al comma 1, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento. La notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento.
3. Nei casi di cui al comma 1, quando la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è possibile o non ha esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegue con le modalità ordinarie.
Art. 4.1.
L’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, ((…)) mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all’articolo 3-ter,commi 1 e 2...
Modifiche al D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia).
Art. 18-bis
Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche
1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell’importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, Il contributo è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con imputazione ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto…
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Art. 30.
Anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile.
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa con le modalità di cui all’articolo 197, comma 1 bis i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo…
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Art. 32
Notificazioni a richiesta delle parti 1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalità di cui articolo 197, comma 1 bisi diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell’erario.
Art. 191
Determinazione delle modalità di pagamento 1. Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l’estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all’interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 192
Modalità di pagamento
1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all’articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento. 1-ter. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell’economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nellaGazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata. 1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023. 1-sexies. Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell’economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall’originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta…
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Art. 196
Determinazione delle modalità di pagamento.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all’estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 197
Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario 1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all’ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l’indennità di trasferta.
1-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa con le modalità previste dal comma 1-bis, una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L’eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell’ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.
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