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La Corte Suprema, rompe lo stretto collegamento tra la sanzione dell’inammissibilità stabilita dall’articolo 24, comma 6-sexies, del DL n. 137/2020 e la procedura di corretta stesura dell’atto digitale.
Ponendosi in contrasto con la sua precedente giurisprudenza (in particolare con Sezione 4, n. 32197/2022), la Terza Sezione della Corte di legittimità ritiene che debba considerarsi nativo digitale l’atto di appello creato mediante un programma di videoscrittura, stampato e trasformato in documento cartaceo, successivamente scannerizzato e ritrasformato in digitale, con formato immagine alla quale viene apposta corretta firma digitale. Pertanto nessuna inammissibilità colpisce l’impugnazione, anche se non vengono rispettati tutti i passaggi ‘informatici’ dettati dalla normativa regolamentare.
In sostanza, per la Suprema Corte, rompe lo stretto collegamento tra la sanzione dell’inammissibilità stabilita dall’articolo 24, comma 6-sexies, del DL n. 137/2020 e la procedura di corretta stesura dell’atto digitale sul quale poi viene apposta la firma digitale: atto nativo digitale, trasformazione in pdf e firma elettronica. Nel caso di specie, per gli ermellini vi era stato un passaggio in più – quello della stampa del file nativo e la scannerizzazione del documento stampato – rispetto a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del decreto del DGSIA del 9 novembre 2020. Il problema è che questo passaggio in più fa sì che la firma digitale è stato apposta su una copia per immagine.
Proprio ponendosi in tale ultima diversa prospettiva, il Tribunale della libertà di Bologna che, nel rigettare una richiesta di sequestro preventivo, dichiarava inammissibile l’appello interposto perché prodotto tramite scansione per immagine, in violazione della normativa emergenziale contenuta nell’art. 24, commi 6-ter e 6-sexies del DL n. 137/2020.
Ricorre in cassazione la società proprietaria degli autospurgo sequestrati, ritenendo che pur trattandosi di una scansione di immagine, non è rimasto privo di certezze sul sottoscrittore, essendosi stata apposta la firma digitale la quale avrebbe trasformato il documento in un nuovo originale. Senza considerare che l’articolo 24, comma 6-sexies del DL citato sancisce l’inammissibilità solo nell’ipotesi in cui manca la sottoscrizione digitale, insussistente nel caso in esame.
La Suprema Corte accoglie le doglianze difensive e annulla l’ordinanza in parte qua con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello, con rinvio al Tribunale di Bologna per l’esame nel merito del gravame.
Punto di partenza dell’ordito motivazionale è rappresentato dalla pregressa giurisprudenza di legittimità dell’inammissibilità dell’impugnazione, sancita dalla disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 – più precisamente dall’articolo 24, comma 6-sexies, DL n. 137/2020, in caso di mancanza di sottoscrizione digitale del difensore.
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