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… senza avvocato.
Ora è il turno dei cittadini in materia di amministrazione di sostegno.
ll Dl 13/2023 prevede che da qualunque dispositivo, il privato potrà depositare la propria domanda di amministrazione di sostegno, monitorare lo stato del procedimento, depositare i rendiconti, le relazioni e le istanze come amministratore.
In particolare, l’art. 36, 1 comma, dispone:
“Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non è inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.“
In altre parole, si prevede la possibilità di depositare online gli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui il cittadino partecipa senza assistenza del difensore – tipico caso è appunto, quello dell’Amministratore di sostegno – attraverso un portale gestito dal Ministero della Giustizia. L’utilizzo dei canali digitali alle persone fisiche, alleggerirà il compito delle cancellerie e dei Tribunali della volontaria giurisdizione, normalmente saturi dal flusso di utenza, e faciliterà i compiti degli amministratori di sostegno che se non assistiti da un difensore, non dovranno più recarsi personalmente per il deposito degli atti di rendiconto e delle relative istanze.
Da qualunque dispositivo, il privato potrà depositare la propria domanda di amministrazione di sostegno, monitorare lo stato del procedimento, depositare i rendiconti, le relazioni e le istanze come amministratore.
Il decreto legge prevede il deposito telematico mediante trasmissione diretta dal portale del ministero, dove il cittadino inserisce e carica i documenti, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario.
Occorre prestare attenzione a una particolarità: la casella pec dell’ufficio giudiziario non è indicata nel registro generale degli indirizzi elettronici Reginde ed è creata dal Ministero della Giustizia per questo genere di depositi. Le modalità di perfezionamento dei depositi telematici dovranno comunque, essere messe a punto in modo più particolareggiato dalla normativa regolamentare sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informativi e dalle specifiche tecniche che dovranno essere dettate dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.
Per il cittadino che non dispone di una casella PEC personale, l’articolo 36 prevede anche che le comunicazioni e notificazioni da parte del Tribunale dopo il deposito, (per esempio la fissazione dell’udienza in caso di domanda di nomina dell’amministratore di sostegno), potranno essere ricevute direttamente sul portale, facendone espressa richiesta.
Le modalità e il perfezionamento dei depositi telematici necessitano al momento, di una normativa regolamentare sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informativi che dovranno essere dettate dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.
Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13
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