Tempo di lettura: 2 min
“…in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all’esito dei controlli della cancelleria, di un “errore fatale” … non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo…”
Estratto della sentenza:
“…nel solco del più generale insegnamento di questa Corte secondo cui la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall’art. 184 bis cod. proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153, 2° co., cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2018, n. 17729; Cass. sez. un. 12.2.2019, n. 4135, secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), postula un errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza) – non può che opinarsi nei termini che seguono.
Per un verso, le prospettazioni del ricorrente – secondo cui il proprio difensore aveva provveduto “a disporre il comando del suo deposito telematico tempestivamente nella data del 3.10.2018” (così ricorso, pag. 12); che “per un problema di carattere informatico e telematico, assolutamente imprevisto ed imprevedibile (…), il sistema impiegava parecchi minuti a la (…) ed a completare la sua trasmissione al sistema”; che “pertanto le pec relative alla accettazione, alla consegna ed anche all’esito dei controlli automatici, venivano generate pochi minuti dopo la mezzanotte, quando oramai la data era quella del 4 ottobre 2018” (così ricorso, pag. 12) – integrano gli estremi di una “causa non imputabile” e di un “errore fatale”.
Per altro verso, non si giustificano i rilievi alla stregua dei quali il tribunale ha denegato la rimessione in termini, che avrebbe perciò meritato accoglimento.”
Cassazione Sent. 6944/2023 del 08/03/2023
Home » Se il “sistema” è lento, via libera alla rimessione in termini