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“La rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., è strumentale al valido e tempestivo compimento dell’atto processuale dal quale la parte istante sia decaduta per causa ad essa non imputabile.
Ne deriva che non può essere concesso in favore del ricorrente che abbia colpevolmente dato causa alla decorrenza del termine (Cass. civ. 21/02/2020, n. 4624).”

La Corte di Appello di Cagliari, con la Sentenza n 150 del 10/10/2022, si è pronunciata nel caso purtroppo frequente di errore nel deposito telematico da parte dell’appellante il quale, “non solo ha fatto un errore nella procedura di iscrizione telematica, trasmettendo gli atti al Tribunale non alla Corte d’appello, senza specificare per quale incolpevole ragione sarebbe stato indotto in errore, dal momento che come egli stesso afferma il menù a tendina riportava sia la voce “Tribunale” che la voce “Corte d’Appello”, ma non ha neppure tempestivamente controllato che la predetta iscrizione fosse andata a buon fine, attivandosi soltanto diversi giorni dopo aver ricevuto la pec di rifiuto del ricorso” (Cass. ord. n. 226/2022, ma si veda anche Corte di Appello di Napoli nel proc. RG. 4472/2021, sentenza n. 1677 del 19 aprile 2022).

– La difesa appellante ha, nella tarda sera del 3 gennaio 2020, erroneamente depositato l’atto di appello presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari ed alle ore 23.06 di quello stesso giorno ha ricevuto il messaggio che riferiva l’esito positivo dei controlli automatici del deposito (accettazione del messaggio da parte del sistema e inoltro dello stesso, nonché consegna nella casella di destinazione) e attestava che la busta, consegnata nella casella di destinazione, era in attesa di accettazione.

– Tuttavia, il difensore solo in data 4 gennaio 2020, quando il termine di impugnazione era ormai spirato, ha provveduto a richiedere alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere l’atto e i relativi allegati alla competente Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari, deve presumersi senza esito se a ciò ha fatto seguito il successivo deposito telematico proprio presso la Corte d’Appello di Cagliari dell’atto d’appello in data 4 gennaio 2020.

– Né tale difensore ha allegato e spiegato per quale ragione, benché avesse ancora circa 55 minuti per provvedere ad una nuova, tempestiva e corretta iscrizione presso la Corte d’Appello di Cagliari dopo avere ricevuto le mail delle 23.06.59 e delle 23.07 sopra citate, nelle quali era evidente il riferimento alla casella del Tribunale di Cagliari, ufficio giudiziario errato e quando era ancora nella sua possibilità avvedersi dell’errore in tempi brevi, non avesse provveduto al corretto tempestivo invio dell’atto in contestazione davanti alla Corte d’Appello di Cagliari, organo giurisdizionale competente a decidere sulle impugnazioni e ufficio giudiziario distinto dal Tribunale, non potendo neppure ipotizzarsi nel caso di specie la differente ipotesi di una distribuzione di funzioni all’interno del medesimo ufficio giudiziario, che non avrebbe posto questioni di competenza.

– La sentenza prosegue nelle motivazioni volte al rigetto dell’appello, tirando in ballo un interessante impedimento che, se provato, giustificherebbe da solo l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini. Ovvero il cattivo funzionamento del proprio software di invio telematico, che nel caso di specie: “… non è stato neppure allegato, e tantomeno provato, che l’errore di invio al Tribunale di Cagliari sia stato provocato automaticamente dal programma di redazione in possesso del difensore…”.

– Questa apertura verso l’incolpevolezza del difensore a seguito di una eventuale disfunzione dei propri strumenti informatici, propone una nuova visione e un contestuale ammorbidimento teleologico nella declinazione dei doveri difensivi relativi al mantenimento in efficienza dei propri strumenti telematici.

– In ogni caso, proseguono le motivazioni, “… La rimessione in termini deve essere, inoltre, domandata dalla parte interessata, senza ritardo, non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell’atto, cosa non avvenuta nel caso di specie (così Cass. n. 4841/2012, ma soprattutto n. 19290/2016 con riferimento alla tardività dell’impugnazione sollevata “ex adverso”, nella quale viene specificato che la tempestività dell’iniziativa di cui al novellato art. 153, comma secondo, c.p.c. deve essere intesa come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa).

– In conclusione “Deve, quindi, ritenersi che l’errore di indirizzo non sia giustificato ed aggiungersi che, anche ove lo stesso fosse stato generato dal sistema, il difensore avrebbe avuto, come già evidenziato, il tempo per rimediare entro il termine di legge.

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