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In virtù del disposto dall’art.16 bis, comma 7, d. l. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2) della L. n. 228 del 2012, e modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b) del D.L. n. 90 del 2014, (convertito in L. n. 114 del 2014), la Corte ha riproposto e confermato il principio di formazione a validità progressiva del deposito telematico.

Se è vero che per la verifica del termine di deposito si fa riferimento alla ricevuta di PEC di consegna, emessa dal gestore Pec ministeriale, è anche vero che si tratta di una verifica a fasi progressive, consolidantesi nell’accettazione finale della cancelleria. 

La Corte afferma, quindi, che la prova del rispetto del termine di deposito si considera raggiunta già al ricevimento della seconda PEC, ma temporaneamente e a patto che l’esito dei controlli finali di cancelleria siano positivi (passando per “l’esito controlli automatici” che sottopone il deposito ad un controllo informatico.

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