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La Terza sezione civile, con ordinanza n. 32287 depositata il 21/11/2023, ha rimesso la questione al massimo consesso dopo aver rilevato una “non conciliabile diversità di vedute” nella giurisprudenza di legittimità.

Sugli effetti della notifica telematica non completata per “casella piena” vi è una “non conciliabile diversità di vedute” all’interno della giurisprudenza di legittimità, per di più “senza che né l’una né l’altra impostazione paiano del tutto convincenti, sia sul piano del metodo, che del risultato ermeneutico”. Con l’ordinanza n. 32287 deposita oggi, la Terza sezione civile rimette alle Sezioni unite la soluzione di una delle questioni più spinose legate alla diffusione del processo telematico. La Suprema corte, riunita nel suo massimo consesso, dovrà dunque dipanare una volta per tutte “la tematica delle condizioni di validità e delle conseguenze della notifica telematica non completata per casella piena”.

La vicenda parte dalla proposizione di un ricorso in Cassazione valutato tardivo dalla parte controricorrente che deduce di aver notificato la sentenza d’appello (ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c.) con messaggio PEC restituito però dal sistema con la dicitura “… è stato rilevato un errore 5.2.2 – InfoCert S.p.A. – casella piena. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema”. E poiché la mancata consegna è imputabile a negligenza del destinatario, la notifica deve intendersi regolarmente perfezionata, con la conseguenza che il ricorso è stato notificato fuori tempo massimo, oltre i tre mesi.

La Corte ricorda che sono due le principali linee giurisprudenziali. Secondo un primo indirizzo: “La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi” (Cass., Sez. 3, ord., n. 3164/2020).

Sul tema si registra, però, un altro orientamento (inaugurato da Cass., Sez. 3, n. 40758/2021) così massimata: “In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per “casella piena”), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico – eventualmente in associazione al domicilio digitale – il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico”. Tale opzione ermeneutica tuttavia si fonda su una specifica caratteristica della fattispecie: ossia, quella della necessaria compresenza di un domicilio digitale della parte (sostanzialmente immanente, ex art. 16-sexies d.l. n. 179/2012) e di un domicilio elettivo fisico, o tradizionale.

Così però, prosegue, non si risolve il problema di fondo, ossia “se e quando la notifica telematica del messaggio PEC, non consegnato per “casella piena”, si perfezioni”. Serve infatti, all’interno dell’ordito normativo, una regola generale che risolva tali questioni già all’interno della fattispecie “minima” (ossia, messaggio PEC non consegnato per “casella piena” del destinatario), a prescindere dall’elezione di domicilio fisico.

Del resto, anche l’orientamento “restrittivo” non si giova di un percorso lineare dovendo necessariamente confrontarsi col dato normativo vigente, e dunque l’articolo 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994, che specificamente cristallizza il momento di perfezionamento della notifica effettuata dall’avvocato in quello della generazione del messaggio di “avvenuta” consegna. Ebbene, prosegue la decisione, l’utilizzo del participio passato del verbo “avvenire”, “non autorizza altra interpretazione, già sul piano letterale, diversa da quella per cui, in caso di mancata generazione di un simile messaggio, non possa in realtà discutersi di effettivo perfezionamento della notifica”.

E allora la linea suggerita del collegio rimettente prende le mosse da quanto previsto in un ambito specifico, quello concorsuale, in cui “l’esigenza della conoscenza o della conoscibilità delle iniziative poste in essere dai propri creditori (o dal Pm) è assai rilevante”. In questi casi sia che la mancata consegna del messaggio PEC derivi da causa imputabile al destinatario, sia che derivi da causa a lui non imputabile, “non si ha mai il perfezionamento della notifica, occorrendo sempre una ulteriore iniziativa del notificante”.

E, aggiunge la Corte, non v’è alcuna ragione per relegare una simile impostazione al solo ambito concorsuale, perché il tema investe direttamente il diritto di difesa e al contraddittorio, costituzionalmente rilevanti per tutti i consociati ex articoli 24 e 101 Cost.

Del resto, prosegue, anche la riforma Cartabia, Dlgs n. 149/2022, che pure vede la notifica telematica degli atti processuali come sostanzialmente obbligatoria (salvi casi residuali) stabilisce che quando la notifica degli atti da parte dell’avvocato a mezzo Pec non riesce per causa imputabile al destinatario vi siano soluzioni alternative. In caso di impresa o professionista l’inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa; mentre se il destinatario è una persona fisica le modalità ordinarie.

Una disposizione, chiosa il Collegio, che conferma come l’ordinamento positivo non considera mai perfezionata una notifica di messaggio a mezzo Pec, effettuata da un avvocato ai sensi della legge n. 53/1994, qualora essa non sia andata a buon fine, benché per causa imputabile al destinatario.

Tutto questo, conclude l’ordinanza interlocutoria, renda evidente che, sul tema la giurisprudenza della Corte non possa dirsi univoca si di una questione di massima di particolare importanza, “involgendo i presupposti stessi del funzionamento delle modalità di notificazione coi nuovi e generalizzati strumenti tecnologici in ogni ambito processuale: ciò che ne individua quale sede naturale per la disamina le Sezioni Unite di questa Corte, come del resto pure ritenuto dal Procuratore Generale”.

Home » Casella PEC piena, che succede in caso di notifica?

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